Dal 1 gennaio 2019 - novità importanti per i “tartufai”
La legge finanziaria 2018, in vigore dal 1 gennaio 2019, ha introdotto importanti novità per i cercatori di tartufi, ovvero sono stati individuati tre categorie di cercatori che rispondono alle seguenti caratteristiche:
A) - Cercatori "hobbisti", sono coloro i quali effettuano la ricerca esclusivamente per autoconsumo e non vendono i tartufi;
B) - Cercatori "occasionali", sono coloro che vendono il tartufo fino a ricevere corrispettivi per un massimo di € 7.000,00 l'anno. I cercatotri occasionali sono tenuti al pagamento di una "Imposta sostitutiva dell'IRPEF" di € 100,00 da versare all'erario attraverso il modello F24 ELIDE (con elementi idemtificativi) entro il 16 di febbraio di ogni anno. Si precisa che il pagamento dovrà essere effettuato solo se in regola con il tesserino e l'avvenuto pagamento della tassa di concessione Regionale che dovrà essere pagata con modalità attuali (bollettino o bonifico).
Questa categoria di cercatori non ha nessum altro obbligo contabile e fiscale, se non quello di conservare per almeno 5 anni (consigliabile 6) le ricevute della vendita dei tartufi, dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione Regionale e copia dell' F24. (Nessuna incombenza ambito dichiarazione dei redditi).
C) - Cercatori "professionisti", sono coloro che ricevono corrispettivi superiori a € 7.000,00 l'anno e sono tenuti a prendere la partita IVA.
Nella pagina Home / downlood sono disponibili da scaricare i seguenti documenti:
a) risoluzione n°10/E dell'Agenzia delle Entrate, che riporta le specifiche necessrie alla compilazione e le modalità di pagamento dell'imposta prevista per i cercatori occasionali;
b) modello F24 ELIDE da utilizzare per il pagamento.
Resta inteso che per coloro che non pagano l'Imposta sostitutiva possono continuare ad usufruire del vecchio sistema fiscale con la "Ritenuta d'acconto" secondo le modalità indicate nella tabella seguente.
Esempio di calcolo della ritenuta a titolo d’imposta |
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Importo pattuito dei tartufi |
€ 100,00 |
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Imponibile dedotto del costo di produzione |
22 % |
€ 78,00 |
Ritenuta a titolo d’imposta esercitata dall’acquirente |
23 % |
€ 17,94 |
Importo che l’acquirente deve al cercatore occasionale |
€ 82,06 |
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Per semplificare, all’importo totale pattuito viene dedotto il 17,94 % che l’acquirente verserà all’erario come ritenuta d’imposta entro 30 gg. |